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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 14 aprile 2004 n. 7

Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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