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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/04/2004
2. Testo Coordinato15/11/2001
3. Testo Originale05/04/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 11/11/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Titolo IV
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
Art. 21

(modificato comma 2 da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Vigilanza
1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.
Art. 22

(modificato comma 1 e aggiunto comma 6 bis da art. 7 L.R. 11 novembre 2011 n. 15 , modificato comma 1 da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Compiti di prevenzione e controllo
1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di sanità pubblica, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico...
2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.

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