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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Art. 4

(modificato comma 2 da art. 1 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
a) giornaliero;
b) settimanale;
c) mensile;
d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

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