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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 7

INTEGRAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 1995, N. 22, DI ADEGUAMENTO DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1971, N. 1, ALLA NORMATIVA STATALE E RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

(Legge di pura modifica all'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 15 aprile 1996

INDICE

Art. 1 - Integrazione dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1,come integrato dalla L.R. 7 aprile 1995, n. 22
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo il terzo comma dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1, come introdotto dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1995 n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
" Gli effetti della norma di cui al comma che precede decorrono dalla data del 1° gennaio 1994.
Il contribuente che, per gli anni 1994/1995, ha pagato la maggiore imposta nella misura del trecento per cento del corrispondente canone di concessione, può chiederne il rimborso alla Regione Emilia-Romagna, nel termine di cui all'art. 2948 del Codice civile, che decorre dalla data del pagamento effettuato ".
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 aprile 1996 PIER LUIGI BERSANI

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