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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 8

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, DEL 4 APRILE - 12 GIUGNO 1995, N. 444/95

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 15 aprile 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 444/95 è nuovamente valutata la posizione del ricorrente sulla base di una procedura di comparazione di tale posizione con quella degli ex vincitori appartenenti alle graduatorie relative alle aree "giuridico- amministrativa" e "formazione, tempo libero, diritto allo studio e cultura" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1985, n. 13.
Art. 2
1. Il trattamento economico e giuridico attribuito al personale regionale che, in sede di prima attuazione della L.R. 8 marzo 1984 n. 11, è stato inquadrato a seguito di procedura concorsuale effettuata a norma dell'art. 18 della stessa legge nella seconda qualifica dirigenziale ivi prevista è ad ogni effetto fatto salvo qualora detto personale abbia svolto, dalla data della nomina alla data di introduzione della qualifica unica dirigenziale, funzioni di competenza della ex seconda qualifica dirigenziale.
2. Per il personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo, con decorrenza successiva alla data del provvedimento di nomina, lo svolgimento continuativo delle funzioni richiesto dal comma 1 è riferito alla data di cessazione.
Art. 3
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31, comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 aprile 1996 PIER LUIGI BERSANI

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