LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 15
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Gli sportelli ambientali
1. Per favorire l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, la Regione promuove l'apertura di sportelli ambientali presso i centri di cui all'art. 3 gestiti da enti pubblici o dati in gestione, ovvero presso le sezioni provinciali dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, gli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici.
2. Gli sportelli ambientali rappresentano i terminali periferici unitari dei sistemi informativi ambientali della Regione e degli enti Locali ed organizzano l'accesso alle informazioni ambientali in forma scritta o visiva ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 32/'93.