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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 6

(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 24 giugno 2002 n. 13 in seguito sostituita rubrica articolo, sostituiti commi 1 e 2, modificato comma 1 bis, aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 5 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)

Direzione tecnico-amministrativa
1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.
1 bis. Il direttore ...può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.
3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.
3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.
3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni.

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