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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 9

(già sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 agosto 1996 n. 27,poi abrogato comma 1 da art. 60 L.R. 26 novembre 2001 n. 43,aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 24 giugno 2002 n. 13, aggiunto comma 2 bis da art. 7 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)

Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi
1. abrogato
1 bis. I Consorzi Fitosanitari Provinciali dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente.
2 bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.

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