Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

(Legge di pura modifica all'art. 17 bis L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ora abrogata dall'art. 21 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 31 maggio 1996

Art. 1
Inserimento dell'art. 17 bis
1.
Dopo l'art. 17 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 17 bis
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2 si applica a far tempo dal 1° gennaio 1998, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge".

Espandi Indice