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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

(Legge di pura modifica all'art. 17 bis L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ora abrogata dall'art. 21 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 31 maggio 1996

Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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