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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17

MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

(Legge di pura modifica all'art. 17 bis L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ora abrogata dall'art. 21 L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 31 maggio 1996

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'art. 17 bis
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento dell'art. 17 bis
1.
Dopo l'art. 17 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10, è inserito l'articolo seguente:
"Art. 17 bis
Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'art. 12, comma 2 si applica a far tempo dal 1° gennaio 1998, salvo che per l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della presente legge".
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,28 maggio 1996 IL VICEPRESIDENTE Emilio Sabattini

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