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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Art. 1
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 sono inseriti i seguenti commi:
"3 bis. L'ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro- forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter. Periodicamente l'ente delegato provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.".

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