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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Art. 3
1.
Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno.".
Sito esterno
2.
All'art. 5 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.".

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