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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Art. 5
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.".
2.
Il comma 4 dell'art. 12 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.".

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