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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Art. 6
1.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:".
2.
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura, dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina;".
3.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.".
Sito esterno

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