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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Art. 8
1.
L'articolo 18 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
" Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente:
a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da L.1.000.000 a L.3.000.000, - ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da L.1.000.000 a L. 3.000.000; - ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da L.1.000.000 a L. 3.000.000;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da L.1.000.000 a L.3.000.000;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da L.200.000 a L.1.000.000;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dell'ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da L.300.000 a L.900.000;
i) raccolta di tartufi immaturi: da L. 300.000 a L. 900.000;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752/85 Sito esterno nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da L. 1.000.000 a L.3.000.000;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge n. 752/85 Sito esterno: da L.1.000.000 a L. 3.000.000;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge n. 752/85 Sito esterno: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/85 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da L.100.000 a L.300.000. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.".
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