Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20

MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 sono inseriti i seguenti commi:
"3 bis. L'ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro- forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter. Periodicamente l'ente delegato provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.".
Art. 2
1. Il secondo periodo del comma 1 e i commi 2 e 4 dell'art. 4 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 sono soppressi.
Art. 3
1.
Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno.".
Sito esterno
2.
All'art. 5 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.".
Art. 4
1.
All'art. 8 comma 1, all'art. 10, comma 2 ed all'art. 12, comma 1 della L.R. 2 settembre 1991 n. 24 alla parola
"raccolta"
sono anteposte le parole
"ricerca e".
Art. 5
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.".
2.
Il comma 4 dell'art. 12 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.".
Art. 6
1.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:".
2.
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura, dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina;".
3.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.".
Sito esterno
Art. 7
1.
L'articolo 15 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico- venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane per cercatore.
2. La Regione, sentiti gli enti delegati, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b) b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina. 5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.".
5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21. ".
Art. 8
1.
L'articolo 18 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
" Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente:
a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da L.1.000.000 a L.3.000.000, - ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da L.1.000.000 a L. 3.000.000; - ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da L.1.000.000 a L. 3.000.000;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da L.1.000.000 a L.3.000.000;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da L.200.000 a L.1.000.000;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dell'ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da L.300.000 a L.900.000;
i) raccolta di tartufi immaturi: da L. 300.000 a L. 900.000;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752/85 Sito esterno nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da L. 1.000.000 a L.3.000.000;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge n. 752/85 Sito esterno: da L.1.000.000 a L. 3.000.000;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge n. 752/85 Sito esterno: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/85 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da L.1.000.000 a L.3.000.000;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da L.100.000 a L.300.000. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 9
1. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 la lettera "n)" è sostituita con la lettera "o)".
2.
Il comma 3 dell'art. 19 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art. 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.".
Art. 10
1.
All'art. 26 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Gli enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.".
Art. 11
1.
Al comma 1 dell'art. 27 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24, dopo le parole
"con la presente legge"
sono aggiunte le parole
"ivi compresi contributi agli enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26".
Art. 12
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 giugno 1996 ANTONIO LA FORGIA

Espandi Indice