LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996
Art. 18
Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142 del 1990 , ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.
2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione territoriale.
3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi.