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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/12/2020
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato22/10/2018
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato29/12/2015
6. Testo Originale27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

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