Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/12/2020 | ||
2. | 01/08/2019 | ||
3. | 22/10/2018 | ||
4. | 30/05/2016 | ||
5. | 29/12/2015 | ||
6. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.