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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20, "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA ARTIGIANA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 6 e 13 della L.R. 16 maggio 1994 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 1
Modifica dell'art. 6 "Innovazione e ricerca" della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
1.
Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituito:
"5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a Lire 100.000.000 .".

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