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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 29

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20, "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA ARTIGIANA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 6 e 13 della L.R. 16 maggio 1994 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'art. 6 "Innovazione e ricerca" della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
Art. 2 - Modifica dell'art. 13 "Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa" della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 6 "Innovazione e ricerca" della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
1.
Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituito:
"5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a Lire 100.000.000 .".
Art. 2
Modifica dell'art. 13 "Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa" della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
1.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituito dai seguenti:
"3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna.
3 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 agosto 1996 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

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