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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale".
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.
Art. 2
Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio é ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.
5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, é da considerare nulla e quindi sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.
6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.
Art. 4
Constatazione delle violazioni
1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale é effettuata, nella propria sede, da collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura stessa.
Art. 5
Applicazione delle sanzioni pecuniarie
1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.
3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, oltre all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione con le modalità ivi previste, il dirigente da cui dipende la struttura tributaia regionale, qualora, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, accerti la esistenza della violazione, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo e delle spese del procedimento.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 é notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui é ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) pena pecuniaria da lire 150 mila a lire 600 mila per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 é ammessa la prova contraria.
Art. 8
Rimborsi
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.
Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.
Art. 10
Quota spettante alle Province
1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, é assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. E' ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi dei commi 1 e 2, calcolata sul medesimo gettito.
Art. 11
Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, é finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.
Art. 12
Bonifica dei suoli inquinati
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli inquinati e contenuti nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, la Regione provvede mediante:
a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da attuarsi sulla base di apposite convenzioni;
b) concorso al finanziamento di progetti integrati per il risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprietà pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate tra i diversi soggetti interessati.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese inerenti a:
a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti contaminati;
b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;
c) analisi e valutazione delle possibili alternative d'intervento;
d) progettazione degli interventi di risanamento;
e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali dei medesimi;
f) ripristino ambientale delle aree bonificate;
g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio definitivo dei rifiuti nonché dei suoli inquinati eventualmente rimossi dai siti contaminati;
h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti di terzi per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile a specifiche responsabilità di terzi.
4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla L.R. n. 27 del 1994 e quelle contenute nelle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 13
Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 1997 l'ammontare dell'imposta é determinato nella misura indicata nei commi successivi per le singole tipologie di rifiuti.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria, tipo A;
b) in lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) in lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;
b) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) in lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.
Art. 14
Normativa transitoria
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate alla Regione esclusivamente su apposito conto corrente postale.
2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.
3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 é adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale é autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma é all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo Globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale é autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.
5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 agosto 1996 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

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