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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Versamento del tributo
Art. 3 - Dichiarazione annuale
Art. 4 - Constatazione delle violazioni
Art. 5 - Applicazione sanzioni
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Presunzione
Art. 7 bis - Decadenza
Art. 8 - Rimborsi
Art. 9 - Comunicazioni
Art. 10 - Quota spettante alle Province
Art. 11 - Interventi in materia ambientale
Art. 12 - Bonifica dei suoli inquinati
Art. 13 - Ammontare dell'imposta
Art. 14 - Normativa transitoria
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale".
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.
Art. 2
Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.
5. abrogato
6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.
Art. 4

(sostituito comma 2 da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30 , poi aggiunto comma 2 bis. da art 11 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)

Constatazione delle violazioni
1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.
2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.
Art. 5
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 Sito esterno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Art. 6

(già modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificate lett. a) e b) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
Art. 7 bis

(già aggiunto da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; comma 1 bis prima aggiunto da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23 poi abrogato da art. 4 L.R. 20 dicembre 2006 n. 19)

Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
1 bis abrogato
Art. 8
Rimborsi
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.
Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.
Art. 10
Quota spettante alle Province
1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi dei commi 1 e 2, calcolata sul medesimo gettito.
Art. 11
Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.
Bonifica dei suoli inquinati
abrogato
Art. 13

(già sostituiti commi 1, 2, 3, 4 e 5 da art. 3 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi aggiunti lett. c) del comma 5 e comma 6 bis da art. 44 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; infine aggiunto comma 6 ter e lett. b bis del comma 3 nonchè modificate lett. a) del comma 2 e lettere a) e b) del comma 3 da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23)

Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per inerti;
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica già autorizzata di 2° categoria tipo B.
b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni:
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.
c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.
6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.
6 ter Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3. comma 40 della legge n. 549 del 1995. gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.
Art. 14
Normativa transitoria
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate alla Regione esclusivamente su apposito conto corrente postale.
2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.
3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma è all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo Globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.
5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.

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