LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 3
Pianificazione urbanistica
1. In deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, è concesso al Comune di Corniglio un contributo straordinario di L. 500.000.000 per l'elaborazione della variante generale e di una variante specifica al vigente P.R.G. e per lo svolgimento delle relative indagini e studi preliminari.
2. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 perseguono, in particolare, l'obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico e sono finalizzati alla rilocalizzazione degli insediamenti e delle attività direttamente danneggiate dall'evento franoso.
3. L'amministrazione regionale e il Comune di Corniglio stipulano un'apposita convenzione nella quale sono individuati i contenuti tecnici e le metodologie, anche innovative, per la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
Note del Redattore:
La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.
Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.