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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 5
Contributi alle imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede contributi straordinari al fine di favorire la ripresa della loro attività produttiva nel territorio del Comune di Corniglio.
2. I contributi sono destinati alle imprese artigiane già ubicate in località Linari nel Comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che abbiano riportato danni ai beni aziendali, mobili ed immobili, non altrimenti risarcibili.
3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura del settanta per cento delle spese necessarie per il ripristino, anche migliorativo, o la ricostruzione degli impianti e delle strutture aziendali. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L.125.000.000.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali provvidenze disposte da leggi statali per le medesime finalità ovvero a titolo di indennizzo.

Note del Redattore:

La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.

Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.

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