Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 6
Sostegno delle attività produttive
1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede un contributo straordinario, della durata massima di due anni, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle relative attività produttive.
2. I contributi sono destinati alle imprese già ubicate in località Linari nel Comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che proseguano l'attività produttiva.
3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura dell'ottanta per cento degli oneri che l'impresa sostiene per proseguire la propria attività dislocando temporaneamente in altro stabilimento una o più fasi di produzione. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L.100.000.000 annue.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le eventuali altre provvidenze disposte da leggi statali per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali.

Note del Redattore:

La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.

Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.

Espandi Indice