LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 7
Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale assegna al Comune di Corniglio il finanziamento di cui all'art. 2 e determina l'ammontare della quota relativa a ciascuna tipologia di opere e di impianti.
2. L'erogazione della quota di finanziamento assegnata per ciascuna tipologia di opere e di impianti è disposta con le seguenti modalità:
a) in misura pari al trenta per cento, a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
b) un ulteriore sessanta per cento, in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori;
c) il restante dieci per cento, a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. La Giunta regionale predetermina i criteri, le modalità e le spese ammissibili ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi previsti negli artt. 5 e 6.
4. La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 in materia di procedimento amministrativo, nomina un responsabile unico che provvede alla concessione, all'impegno contabile ed alla liquidazione dei finanziamenti e dei contributi relativi a tutti gli interventi previsti dalla presente legge nonché alla presentazione di relazioni periodiche sul suo stato di attuazione.
Note del Redattore:
La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.
Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.