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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 8
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi previsti agli artt. 2 e 5, ammontanti complessivamente a Lire 3.850.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 10 dell'elenco n. 5, allegato al progetto di legge "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo;
b) per gli interventi previsti agli artt. 3 e 6, ammontanti complessivamente a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 26 dell'elenco n. 2, allegato al progetto di legge "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998", ai sensi di quanto disposto dai commi 4° e 5° dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per l'esercizio finanziario 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, si fa fronte in sede di approvazione della legge del Bilancio di previsione per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio 1999 compreso, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del Bilancio di previsione, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Note del Redattore:

La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.

Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.

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