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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

INDICE

Art. 1 - Obiettivi
Art. 2 - Opere pubbliche e impianti
Art. 3 - Pianificazione urbanistica
Art. 4 - Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa
Art. 5 - Contributi alle imprese artigiane
Art. 6 - Sostegno delle attività produttive
Art. 7 - Modalità di attuazione
Art. 8 - Norme finanziarie
Art. 9 - Esame comunitario
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obiettivi
1. La Regione contribuisce alla ricostruzione degli insediamenti compromessi e sostiene le attività produttive danneggiate dall'eccezionale evento franoso verificatosi in località "La Lama" nel Comune di Corniglio (Parma) nel periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.
2. A tal fine la Regione:
a) concorre al finanziamento delle spese necessarie per la riparazione dei danni subiti da opere e impianti di competenza comunale e per l'elaborazione di strumenti urbanistici di variante al vigente Piano regolatore generale del Comune di Corniglio;
b) concede contributi per il ripristino dei beni aziendali di imprese artigiane e per favorire la prosecuzione delle attività produttive.
Art. 2
Opere pubbliche e impianti
1. Al Comune di Corniglio è concesso un finanziamento straordinario complessivo di L.3.600.000.000 per:
a) la realizzazione di interventi di ripristino e di miglioramento o di ricostruzione delle opere viarie, della rete fognaria e degli impianti di depurazione nonché delle opere e degli impianti destinati ai servizi pubblici di illuminazione, di distribuzione dell'acqua potabile e del gas metano;
b) la ricostruzione in altra sede del cimitero comunale ubicato in località Linari e la realizzazione delle opere funzionalmente collegate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti ad assicurare la funzionalità delle opere e degli impianti.
Art. 3
Pianificazione urbanistica
1. In deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, è concesso al Comune di Corniglio un contributo straordinario di L. 500.000.000 per l'elaborazione della variante generale e di una variante specifica al vigente P.R.G. e per lo svolgimento delle relative indagini e studi preliminari.
2. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 perseguono, in particolare, l'obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico e sono finalizzati alla rilocalizzazione degli insediamenti e delle attività direttamente danneggiate dall'evento franoso.
3. L'amministrazione regionale e il Comune di Corniglio stipulano un'apposita convenzione nella quale sono individuati i contenuti tecnici e le metodologie, anche innovative, per la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
Art. 4
Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa
1. La Regione assegna al Comune di Corniglio un finanziamento, nel limite massimo di Lire 100.000.000 annui, per sostenere gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti residenti nel Comune di Corniglio che siano stati destinatari di ordinanze di sgombero fino alla data di ricostruzione, di acquisto o di ripristino dell'abitazione definitiva, ovvero fino alla concessione dell'indennizzo eventualmente previsto dalla legge statale.
2. Gli oneri fanno carico alla Regione a decorrere dal 1° febbraio 1997 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999(1).
Art. 5
Contributi alle imprese artigiane
1. Alle imprese artigiane danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede contributi straordinari al fine di favorire la ripresa della loro attività produttiva nel territorio del Comune di Corniglio.
2. I contributi sono destinati alle imprese artigiane già ubicate in località Linari nel Comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che abbiano riportato danni ai beni aziendali, mobili ed immobili, non altrimenti risarcibili.
3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura del settanta per cento delle spese necessarie per il ripristino, anche migliorativo, o la ricostruzione degli impianti e delle strutture aziendali. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L.125.000.000.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali provvidenze disposte da leggi statali per le medesime finalità ovvero a titolo di indennizzo.
Art. 6
Sostegno delle attività produttive
1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede un contributo straordinario, della durata massima di due anni, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle relative attività produttive.
2. I contributi sono destinati alle imprese già ubicate in località Linari nel Comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che proseguano l'attività produttiva.
3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura dell'ottanta per cento degli oneri che l'impresa sostiene per proseguire la propria attività dislocando temporaneamente in altro stabilimento una o più fasi di produzione. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L.100.000.000 annue.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le eventuali altre provvidenze disposte da leggi statali per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali.
Art. 7
Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale assegna al Comune di Corniglio il finanziamento di cui all'art. 2 e determina l'ammontare della quota relativa a ciascuna tipologia di opere e di impianti.
2. L'erogazione della quota di finanziamento assegnata per ciascuna tipologia di opere e di impianti è disposta con le seguenti modalità:
a) in misura pari al trenta per cento, a presentazione del verbale di consegna dei lavori;
b) un ulteriore sessanta per cento, in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori;
c) il restante dieci per cento, a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. La Giunta regionale predetermina i criteri, le modalità e le spese ammissibili ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi previsti negli artt. 5 e 6.
4. La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 in materia di procedimento amministrativo, nomina un responsabile unico che provvede alla concessione, all'impegno contabile ed alla liquidazione dei finanziamenti e dei contributi relativi a tutti gli interventi previsti dalla presente legge nonché alla presentazione di relazioni periodiche sul suo stato di attuazione.
Art. 8
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi previsti agli artt. 2 e 5, ammontanti complessivamente a Lire 3.850.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 10 dell'elenco n. 5, allegato al progetto di legge "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo;
b) per gli interventi previsti agli artt. 3 e 6, ammontanti complessivamente a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 26 dell'elenco n. 2, allegato al progetto di legge "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998", ai sensi di quanto disposto dai commi 4° e 5° dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per l'esercizio finanziario 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, si fa fronte in sede di approvazione della legge del Bilancio di previsione per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio 1999 compreso, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del Bilancio di previsione, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Esame comunitario
1. Agli aiuti previsti dagli artt. 5 e 6 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione favorevole della Commissione dell'Unione europea(2)
Art. 10
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 agosto 1996 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

Note del Redattore:

La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.

Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.

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