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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO NEL COMUNE DI CORNIGLIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 4
Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa
1. La Regione assegna al Comune di Corniglio un finanziamento, nel limite massimo di Lire 100.000.000 annui, per sostenere gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti residenti nel Comune di Corniglio che siano stati destinatari di ordinanze di sgombero fino alla data di ricostruzione, di acquisto o di ripristino dell'abitazione definitiva, ovvero fino alla concessione dell'indennizzo eventualmente previsto dalla legge statale.
2. Gli oneri fanno carico alla Regione a decorrere dal 1° febbraio 1997 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999(1).

Note del Redattore:

La scadenza qui prevista è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'art. 40 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15.

Parere conforme della Commissione Europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 22 marzo 1997.

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