Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/12/2013 | ||
2. | 08/11/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 23/08/1996
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42
(Legge di pura modifica alla L.R. 14 APRILE 1995, n. 42)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996
Art. 2
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 delle legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
"3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:
a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende. ".