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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato10/07/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/08/1996

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

(Legge di pura modifica alla L.R. 14 APRILE 1995, n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996

Art. 3
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito come segue:
"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonchè ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
e) e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento. ".

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