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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato21/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/08/1996

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

(Legge di pura modifica alla L.R. 14 APRILE 1995, n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996

Art. 7
1. La nuova disciplina prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge decorre dal 1° settembre 1996.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, riguarda il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1996. Il rimborso viene corrisposto entro il limite del quadruplo della somma di cui al comma 1 dello stesso articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, che presenta sufficiente disponibilità. L'Ufficio di Presidenza provvede, per quanto riguarda il bilancio del Consiglio, con propri atti ad istituire o a modificare gli articoli di spesa relativi.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

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