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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI EDILIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI E MODIFICHE ALLA L.R. 16 FEBBRAIO 1989, N. 6

(Legge di pura modifica.

Vedi artt. 26 e 43 della L.R. 14 marzo 1984 n. 12, poi abrogata da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24. Vedi art. 9 bis della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 e conseguente modifica del cap. 32287 del Bilancio regionale. Vedi art. 4 della L.R. 16 febbraio 1989 n. 6. Gli artt. 1, 3 e 5 della presente legge sono stati abrogati da art. 59 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 2 - Modifica della L.R. 3 febbraio 1994, n.5
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Modifica della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
abrogato
Art. 2
1.
Dopo l'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 è inserito il seguente articolo:
"Art. 9 bis
Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 a Comuni, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa che recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.
2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.
3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno e relativi decreti attuativi ".
Sito esterno
Disposizioni finanziarie
abrogato
Art. 4
1.
La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, è così sostituita:
"a) interventi attuativi di piani di recupero, programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana ".
Dichiarazione d'urgenza
abrogato Sito esterno

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