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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 13
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione;
f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d'intervento;
g) attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.

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