LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37
NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996
Art. 20
Oneri finanziari
1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma del comma primo dell'art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.