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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 23
Norma transitoria
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura del Servizio regionale competente in materia di volontariato.

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