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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 4
Procedura per l'iscrizione
1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul Bollettino ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro istituito all'art. 2 e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.
3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5 dell'art. 2 provvedono le Province.
4. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art.
3. Il parere del Comune, in cui l'organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.
5. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
6. Il provvedimento, con il quale viene disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato.
7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato alla organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale. Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del Registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione.
8. Contro il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno.
9. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno.

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