Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 8
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

Espandi Indice