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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 10
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 "Disciplina dei beni regionali" si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

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