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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 18
Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche
1. E' istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della Regione, per attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 17, la cui composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.

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