LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37
NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996
Art. 19
Comitati di coordinamento provinciali
1. Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale.
2. I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale.