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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 5
Revisione del Registro
1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell'anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e una relazione sull'attività svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che può formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.
3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

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