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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 6
Cancellazione
1. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.
2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
3. La cancellazione è disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno.
4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all'organizzazione interessata e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell'art. 2, alla Regione.

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