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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 9
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n.19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli enti locali nei singoli settori di intervento, con modalità tali da agevolare l'accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l'avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settore di attività.
5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione:
a) eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province;
b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.

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