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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 11
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.
3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

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