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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 15
Compiti dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all'art. 2, i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di gestione.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

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