Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 17
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le Fondazioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218 Sito esterno, nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province, sulla realtà del volontariato nella regione Emilia-Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

Espandi Indice