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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nel Registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nell'Albo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

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