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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

Art. 7
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 1 dell'art. 195 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone quanto segue:

"1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno 'Legge quadro sul volontariato'. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali"."

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